Sulla soppressione di piccoli conventi nel Seicento

Diego Velázquez, Ritratto di Innocenzo X – Fonte: Wikipedia

Il Papa Innocenzo X (1644-1655), nel già innescato progetto di riforma della vita claustrale, ritenendo di dover abolire i piccoli conventi in Italia, emanò il 17 dicembre 1649 la costituzione apostolica Inter cetera [SIC!], con la quale ordinava a tutti i frati di redigere un elenco completo dei beni mobili e immobili dei conventi, con le relative entrate e uscite. Con la costituzione Instaurandae regularis disciplinae, emanata ancora da Innocenzo X, in data 15 ottobre 1652, la soppressione dei piccoli conventi diventava effettiva ed ovunque trasmessa sotto forma di bolla papale. In essa si specificavano anche le motivazioni: “i piccoli conventi, ormai in numero considerevole, non beneficiavano di sufficienti elemosine e quindi di risorse per una vita autosufficente e decorosa“: una completa cronistoria dell’annosa vicenda è svolta dal francescano Lucio Ferraris nella sua Bibliotheca Canonica… dal teologo francescano Lucio Ferraris da cui si riproducono qui i documenti digitalizzati (oltre a quanto vi si legge è da precisare che non eran mancati riscontri che onde sopravvivere alcuni conventi in grande crisi andavano offrendo troppo liberamente – tra lo scontento degli Stati – dietro adeguato compenso sotto forma di elemosina diritto d’asilo ecclesiastico ad un numero esorbitante di delinquenti di diversa estrazione).
Studiando in maniera superficiale la vita dell’Aprosio vien da pensare che, trattandosi il suo di un inciso, con la Instaurandae regularis disciplinae, il problema dei “piccoli e poveri conventi” sia stato definitivamente risolto: ma la cosa non è così semplice e, implicitamente nel suo inciso, lo stesso Aprosio denunciò la complessita del problema parlando affatto a caso di tempi torbidi.
Dalla menzionata Bibliotheca Canonica…, leggendo la voce Vita Communis dopo la solita, e successiva al Sommario, prolusione testuale si leggono la continua necessità di “regolamentare la vita degli Ordini Regolari sia maschili che femminili” (Paragrafo 5), il richiamo a tutta la normativa connessa alle varie riforme: compresi gli interventi basilari di Clemente VIII ed Innocenzo X ed infine questo “Decreto della Sacra Congregazione deputata dal Santissimo Nostro Signore Papa Innocenzo XII sulla disciplina dei Regolari ed edito per sanzione dello stesso Santissimo Nostro Signore” cui segue questa sanzione del paragrafo 14 che denuncia come sia disatteso spesso il pregresso “Decreto sopra la disciplina Regolare”.
La data di questa “sanzione” è del 23 febbraio 1717 mentre la “bolla di soppressione dei piccoli e non autosufficienti conventi” risale al 1652: un lasso di tempo estremamente lungo nel cui contesto le diverse posizioni e le conseguenti postulazioni finivano spesso per trasformarsi in interminabili contese fatte di appelli e ricorsi.
Verisimilmente Aprosio, vicario generale della congregazione agostiniana genovese, non scrisse a caso di tempi torbidi riferendosi all’emanazione della Bolla di soppressione dei piccoli conventi attesa la continua elusione delle “Ordinanze Pontificie” sì da rendere necessaria la reiterata minaccia di “severe pene” successive evidentemente, dato il cauto procedere della Chiesa romana, a vari tipi di investigazioni nei conventi o, come più estesamente suol dirsi, sempre recuperando da una voce della Bibliotheca Canonica di L. Ferraris , di supervisioni ovvero
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affidate ai diversi “Superiori Regolari”.
Aprosio, eletto proprio nel 1652 “Vicario Generale della Congregazione Agostiniana Genovese della Consolazione” si trovò immischiato nell’estrema confusione generata dalla “soppressione dei piccoli conventi”: e per quanto da lui stesso possiamo apprendere fu obbligato ad affrontare vari tipi di problemi e contenziosi e soprattutto in merito al convento agostiniano di Viterbo appunto dipendente dalla Congregazione momentaneamente posta sotto la sua suprema giurisdizione.
Dato il periodo di tensione è da credere che l’erudito agostiniano intemelio si sia trovato nella necessità di procedere anche ad opere di supervisione visitazione sì da correggere l’insorgere di varie problematiche.
Il lavoro non era semplice ed assieme ad una buona dose di autorità comportava obbligatoriamente competenze precise nell’ambito del diritto canonico.
Poco se non nulla sappiamo di quanto dovette affrontare il Ventimiglia ma non corre dubbio che la sua carica dovette percorrere vie travagliate e non esenti da rischi.
Ogni VISITAZIONE necessitava infatti di atteggiamenti di estrema prudenza nel contesto del suo espletamento: essa poteva esser svolta, nel caso del CLERO REGOLARE, in forza di una specifica titolatura e mirando ad obbiettivi ben precisi ma oltre a ciò Aprosio doveva anche muoversi nel contesto di una generale turbolenza dovuta alle decisioni pontificie del 1652.
La citata voce VISITAZIONE è comunque di estremo interesse anche per vedere come i “VISITATORI”, nella loro opera di CONTROLLO SUI VARI ASPETTI DEL CLERO, dovevano seguire precisi e rigorosi criteri; si vedano qui le voci: VISITARE – VISITAZIONECANCELLARIUSCAPITOLO E CANONICIPARROCOVICARIO FORANEOCLEROPRESBITEROMONACHEEREMITAREGOLARI (FRATI – MONACI)CHIESAFUNERALIRELIQUIEINDULGENZEIMMAGINI SACREBATTESIMOCONFERMAZIONE (CRESIMA)EUCARESTIAPENITENZA“OLIO DEGLI INFERMI”MATRIMONIOMESSAPII LEGATIDOTTRINA CRISTIANA = vedi anche – CLERO REGOLARE SOGGETTO A VISITAZIONE EPISCOPALEDELLE MONACHE SOGGETTE A VISITAZIONE EPISCOPALE.
E tutto nella tribolazione di un animo pronto ad intraprendere polemiche letterarie o marilistiche ma non ancora avvezzo a dipanarsi nel mare magnum di norme ferree supportate da un complesso apparato burocratico.
In questo contesto, non sempre chiaro, giova precisare che per Costituzione apostolica (in latino Constitutio apostolica) si intende l’appellativo usato per alcuni documenti papali particolarmente importanti riguardanti un insegnamento definitivo o disposizioni di rilievo.

da Cultura-Barocca

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Pensionato di Bordighera (IM)
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